
Il Decreto blocca cessioni (D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023) convertito con modifiche in Legge n. 38 del 11 aprile 2023, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) e il Decreto Aiuti quater (D.L. n. 176 del 18 novembre 2022), convertito in Legge n. 6 il 13 gennaio 2023 sono gli ultimi di una serie di interventi legislativi che vanno ad intervenire sull’agevolazione del Superbonus.
Vanno a modificare quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) la quale, a sua volta, aveva già introdotto degli aggiornamenti, sulla normativa, sui termini e sulle percentuali definite in precedenza.
Il comma 28 della Legge di Bilancio 2022 apportava, infatti, delle importanti modifiche all’ art. 119 del Decreto Legge 34/2020 del 19 maggio 2020 – meglio noto come Decreto Rilancio – convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che riconosceva una maxi detrazione pari al 110%.
Ricordiamo che il termine per usufruire del Superbonus era inoltre già stato prorogato con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ed esteso alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Ulteriori sei mesi – vale a dire fino al 31 dicembre 2021- erano stati concessi ai lavori condominiali a condizione che entro giugno fosse stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Con la Legge di Bilancio 2022 il legislatore aveva disposto una progressiva diminuzione dell’aliquota di detrazione e una differenziazione, in base alla tipologia del beneficiario e al rispetto di specifiche condizione. L’agevolazione, in alcuni casi, era stata estesa fino al 31 dicembre 2025.
Le ultime normative anticipano la riduzione dell’aliquota del 90% al 2023 (inizialmente era prevista dal 2024), introducendo alcune eccezioni che continuano, per tutto il 2023, a godere del recupero massimo del 110%.
Inoltre, con gli ultimi interventi normativi, viene prorogata l’agevolazione per gli immobili unifamiliari, con alcune limitazioni.
Resta confermata la progressiva riduzione dell’aliquote al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Rimane invariata la procedura prevista dall’ art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 per usufruire dell’agevolazione del Superbonus, che prevede la possibilità di recuperare la detrazione nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello Redditi) oppure di optare per un contributo anticipato, sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura. È necessario effettuare due passaggi:
- Asseverazione rilasciata da un professionista (es. architetto, ingegnere, o altro), che certifichi i requisiti tecnici ai fini delle agevolazioni fiscali
- Visto di conformità apposto da un CAF (o da soggetti autorizzati), che attesti la sussistenza dei presupposti normativi e certifichi la legittimità dell’agevolazione richiesta
Infine la Legge di Bilancio 2025 dispone delle limitazioni con valore retroattivo per accedere al superbonus nel 2025 e consente di ripartire in 10 quote annuali di pari importo il superbonus maturato per gli interventi e le spese sostenute nel 2023.
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