
Evitiamo da subito un possibile equivoco:
la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è una delle più importanti novità introdotte dalla pubblica amministrazione. Ha cambiato il paradigma del rapporto tra il cittadino ed il fisco.
Certo è ancora da migliorare ma, diciamoci la verità, ha compiuto enormi passi dalla sua introduzione nel 2015. Ha bisogno solo di tempo per diventare adulta.
Alla luce di questa constatazione, il destino dei Caf sembra essere segnato ma non è così.
Ci sono infatti fattori cronici che rallentano lo sviluppo dello strumento; si pensi al basso livello di informatizzazione in Italia. Elemento destinato a mitigarsi ma che, ad oggi, resta determinante.
C’È poi la naturale difficoltà di sviluppare appieno un meritorio progetto in tutti i suoi elementi potenziali. Si pensi, ad esempio, all’esiguo numero di informazioni presenti nel 730 precompilato.
Soffermandoci su quest’ultima criticità, vi è un’immediata ricaduta sul 730 ‘fai da te’.
Chi opta infatti per modificare on line (in autonomia) la dichiarazione dei redditi, ne È il diretto responsabile, anche per gli oneri già inseriti nel 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate.
Questa, in caso di integrazioni o modifiche, infatti, non garantisce quell’esenzione dei controlli che offre a chi si limita a confermare i dati presenti.
In caso di verifiche e di contestazioni, il contribuente non avrà l’ausilio di quel corpo intermedio che è (ed è stato storicamente) il Caf ma dovrà interfacciarsi direttamente con l’amministrazione finanziaria (telematicamente o recandosi presso gli uffici dell’Agenzia), presentando (dopo aver scelto quelli pertinenti) i documenti da esibire per il controllo o verificando l’eventuale correttezza della ‘cartella’ ricevuta.
Intendiamoci: i Caf ‘seri’ saranno sempre disponibili ad aiutare il contribuente ma tutto avrà un costo per il cliente (essendo i Caf anche realtà economiche).
L’appeal dell’assenza dei controlli è ulteriormente ridimensionato da alcuni distinguo.
Se, ad esempio, il contribuente conferma i dati presenti nel ‘precompilato’ ma È a conoscenza o possiede documenti nei quali si evince che quanto riportato nel 730 è errato, ha l’obbligo di modificare gli stessi dati inseriti dall’Agenzia.
Altro elemento sempre verificabile dal fisco è la ‘soggettività’ dell’onere.
Ad esempio, il precompilato può contenere l’importo degli interessi di un mutuo stipulato per abitazione principale ma spetta al contribuente dimostrare che esistono i requisiti per la detrazione (ad esempio il cambio di residenza può far venire meno il diritto all’agevolazione).
