
Il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% sui lavori per la rimozione e il superamento degli ostacoli che riducono l’autonomia di soggetti con disabilità in edifici già esistenti. Tale agevolazione, inizialmente introdotta per il solo 2022, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, ad opera della Legge di Bilancio 2023.
Con la Circolare del 26 giugno 2023, n.17, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa gli interventi normativi in materia di agevolazioni fiscali. In particolare, nel capitolo dedicato al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, spiega quali sono gli interventi che rientrano nel perimetro dell’agevolazione. Vediamo nel dettaglio regole e requisiti per poter beneficiare della detrazione fiscale.
Beneficiari
I soggetti che possono accedere alla detrazione sono:
- le persone fisiche (inclusi gli esercenti arti e professioni)
- gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa
Interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari di edifici “già esistenti” e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impiandi ascensori)
- il rifacimento di scale ed ascensori
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici
a condizione che detti interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti.
Per i requisiti tecnici da rispettare si fa riferimento al Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.
Per poter usufruire dell’agevolazione non occorre inoltre che nell’edificio risiedano persone disabili.
Limiti di detraibilità
La detrazione del 75% delle spese sostenute va ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per il 2023, anziché avvalersi della detrazione in dichiarazione dei redditi, i beneficiari possono optare per:
- lo sconto in fattura (se applicato dal fornitore),ovvero un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta;
- la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Documentazione da conservare
- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili
- bonifico ‘parlante’
- autocertificazione attestante che l’importo delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile
- dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
- documentazione attestante che l’intervento rispetta le previsioni di cui al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989
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