Inauguriamo questa nuova rubrica di Assocaaf dedicata a rapidi approfondimenti di natura fiscale.
Abbiamo deciso di dare una breve e (speriamo, noi ce la mettiamo tutta!) chiara risposta ai quesiti più diffusi posti dai nostri clienti.
Spese sanitarie – Fisioterapia e massofisioterapia
La detraibilità delle spese per fisioterapia è uno degli argomenti più spinosi nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
La confusione è spesso causata dalla molteplice articolazione dei casi.
Vediamo i più diffusi.
Fisioterapista
Il fisioterapista rientra tra le figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001.
Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese dal fisioterapista sono detraibili senza necessità di una specifica prescrizione medica.
Il documento di certificazione del corrispettivo (la fattura) rilasciato deve chiaramente indicare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Massofisioterapista e terapista della riabilitazione
Le prestazioni del massofisioterapista o del terapista della riabilitazione sono detraibili solo se rese da soggetti che:
- hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale.La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia scritto sulla fattura il possesso del diploma a tale data. Se non presente sulla fattura può essere documentata dalla copia del diploma o dell’attestato stesso;
- hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista;
- hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (dal 2020).
Ne consegue che…
…le prestazioni rese dal massofisioterapista o dal terapista della riabilitazione che hanno conseguito i titoli triennali dopo il 1999 (eccetto l’ultimo punto sopra), non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.
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