
L’osteopata
In questo numero affrontiamo una questione che interessa molti nostri clienti e che spesso è stata oggetto di malumore da parte dei contribuenti: le spese per l’osteopata.
Sono quasi sempre percepite come spese sanitarie ma devo essere quasi sempre rifiutate dal Caf come non detraibili.
Purtroppo non dipende da noi!
Cerchiamo però di capire il motivo che sta alla base delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e vederne i possibili sviluppi (speriamo positivi).
Per chiarezza: le spese sostenute per le prestazioni rese da un osteopata sono sempre state non detraibili/deducibili in dichiarazione dei redditi.
La ragione fondamentale è che la figura dell’osteopata non era annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute (parere del Ministero della Salute, interpellato al riguardo dall’Agenzia).
Per il presente…
In base a quanto spiegato, quindi, le prestazioni rese da un osteopata non possono essere detratte tra le spese mediche/sanitarie nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi).
Restano invece detraibili le prestazioni di osteopatìa riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, se rese da iscritti a tali professioni sanitarie.
A titolo di esempio, la prestazione osteopatica resa da un fisioterapista, può essere detratta.
… e per il futuro?
L’individuazione dell’osteopata come professione sanitaria con l’approvazione del Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018) apre la strada al riconoscimento dello stesso come figura professionale.
In attesa dell’attuazione di questa legge, però, ad oggi non ci sono novità pratiche e siamo costretti, come Caf, a non poter riconoscere queste tue spese.
Possiamo solo (insieme a te) auspicare che venga, a breve, riconosciuta la possibilità di questa agevolazione fiscale!
Aiutaci a dIffondere queste informazioni!
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