La nuova pillola informativa della nostra rubrica Assocaaf risponde, questa volta, è dedicata al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici.
Sì, proprio così: l’INPS ti dà la possibilità di far valere gli anni di studio universitario per il raggiungimento del diritto alla pensione.
Per poter usufruire di questa opportunità è necessario versare dei contributi previdenziali per coprire una parte o tutto il periodo di studio.
Quali titoli di studio puoi riscattare?
- diploma universitario conseguito a seguito di un corso di laurea dalla durata di due o tre anni
- laurea triennale
- laurea quadriennale vecchio ordinamento o a ciclo unico
- laurea specialistica
- dottorato di ricerca
- titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
- titoli di studio conseguiti all’estero solo se riconosciuti dalle Università italiane e se hanno valore legale in Italia
Gli anni riscattabili sono esclusivamente quelli definiti dalla durata legale del corso di laurea. Non possono, quindi, essere riscattati gli anni fuori corso e quelli già coperti da contributi obbligatori.
È, inoltre, possibile il riscatto parziale del periodo di studio nel caso in cui, ad esempio, per raggiungere l’età pensionabile o per scelta di convenienza economica, non ci sia bisogno di versare i contributi per l’intera durata del corso.
Chi può riscattare gli anni di laurea?
Il riscatto di laurea è accessibile a chiunque, purché il titolo accademico sia stato effettivamente conseguito. L’agevolazione spetta anche agli inoccupati e a coloro che non sono ancora iscritti ad alcuna gestione previdenziale (ad esempio i neolaureati a carico fiscale dei genitori).
Esiste infine anche la possibilità del riscatto agevolato, una forma light che può essere richiesta da tutti gli interessati, senza limiti di età, ma solo se gli anni di studio sono avvenuti dopo il 1995 e prevede un importo fisso a forfait per ogni anno di studio.
Il riscatto degli anni di laurea nel tuo 730
I contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (propria o di un familiare a carico) possono essere portati in deduzione o in detrazione nel tuo 730:
- se hai versato i contributi per il riscatto della tua laurea o quella di un tuo familiare a carico già iscritto ad una forma di previdenza, l’importo è deducibile dal tuo reddito complessivo
- se hai, invece, hai versato i contributi per il riscatto degli anni di laurea di un familiare fiscalmente a carico che non è mai stato iscritto ad alcuna forma di previdenza, puoi usufruire della detrazione del 19%
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