Nell’appuntamento con la nostra rubrica Assocaaf risponde vediamo brevemente cosa accade quando si verifica un trasferimento della proprietà dell’immobile (per vendita, donazione, eredità, etc…) mentre è ancora in corso nel 730 il recupero delle spese sostenute per le ristrutturazioni.
Le agevolazioni sulle quali ci soffermeremo sono di quattro tipi:
- recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa)
- risparmio energetico (Ecobonus)
- Superbonus
- bonus mobili
Non sempre seguono le stesse regole.
Come indicazione generale, per valutare il diritto alla detrazione, si prende a riferimento il possesso (o il diritto reale) dell’immobile al 31 dicembre dell’anno per il quale si vuol far valere la detrazione.
Bonus Casa, Ecobonus e Superbonus – Vendita o donazione dell’immobile
La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, di norma comporta il trasferimento della detrazione delle rate residue al nuovo titolare.
Mantengono invece la possibilità di detrazione della spesa:
- il detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione (ad esempio, il contratto d’affitto) cessa
- il familiare convivente del proprietario dell’immobile che potrà fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta
Il venditore può mantenere la detrazione residua se:
- nel rogito di vendita viene esplicitamente indicata la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua
- vi è una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito
Bonus Casa, Ecobonus e Superbonus – Trasferimento dell’immobile mortis causa (eredità)
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è solo di un erede, la detrazione competerà interamente a lui.
Attenzione!
Se l’immobile è locato o concesso in uso a terzi, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre. In questo caso, quindi, l’agevolazione andrà perduta.
Bonus mobili – Vendita, donazione o eredità dell’immobile
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, la detrazione del bonus mobili non utilizzata – in tutto o in parte – non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile.
Ciò si verifica anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.
Di conseguenza:
- il venditore può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è stata ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio
- l’erede non può detrarre le rate residue. In questo caso, la detrazione andrà perduta
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