La detrazione dei dispositivi medici nel 730 è l’argomento di questo Assocaaf risponde. Scopriamo insieme cosa contempla il Ministero della Salute sulla classificazione dei dispositivi medici e le condizioni da rispettare per avere diritto all’agevolazione fiscale.
Quali sono i dispositivi medici che puoi detrarre nel 730?
Sebbene non esista una lista esaustiva dei dispositivi medici detraibili, l’Agenzia delle Entrate ne ha dato una definizione e ne ha diffuso un elenco – non completo – di quelli più comuni consultabile nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici“, disponibile sul sito del Ministero della Salute.
Il Ministero della Salute ha aggiornato la Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) con decreto del 2021, riqualificando alcuni dispositivi medici (nomenclatura e codice identificativo) oggetto di detrazione fiscale.
Quali sono le condizioni per la detraibilità dei dispositivi medici?
La natura del dispositivo medico può essere identificata mediante specifici codici quali AD (spese per acquisto o affitto di dispositivi medici) o PI (spesa protesica), utilizzati ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Se il documento di spesa riporta uno di questi due codici, non è necessario che sia indicata anche la marcatura CE o la conformità alle Direttive europee.
Se il documento di spesa, invece, non riporta il codice AD o PI:
- per i dispositivi compresi negli elenchi riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, come la Circolare n. 20/2011, è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE
- per i dispositivi medici non compresi negli elenchi sopra citati, occorre che il dispositivo riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità ai Regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746 recepiti, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 137/2022 e dal D.Lgs. n. 138/2022 (che dal 2022 hanno sostituito le precedenti direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
Quali sono i documenti da presentare al fine della detraibilità?
Lo scontrino o la fattura in cui risultano:
- il soggetto che sostiene la spesa, la data di acquisto e la quantità del prodotto
- la descrizione del dispositivo medico
- la marcatura CE (con l’eccezione indicata sopra in presenza di codice AD o PI)
- la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (con l’eccezione indicata sopra in presenza di codice AD o PI)
Non possono essere, quindi, considerati validi quei documenti in cui figura solo la dicitura “dispositivo medico”.
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