Questo nostro approfondimento riguarda un argomento poco conosciuto, ma che potrà avere un impatto significativo sui nostri clienti: la rimodulazione, in base al reddito percepito, della detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.
Approfondiamo meglio insieme
L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
In cosa consiste la novità?
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
- fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese rimane invariata al 100%;
- da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
- oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.
A titolo d’esempio:
reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato una spesa scolastica pari a 400€, la quota detraibile è 383,32€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 72,83€ (19%).
La rimodulazione NON interessa i seguenti oneri detraibili al 19%:
- spese sanitarie;
- interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
- interessi passivi per mutui agrari.
La novità NON riguarda inoltre anche le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili etc), che rimangono pienamente detraibili in base alla normativa vigente.
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