La Legge n. 46/2021 (Family Act) ha dato il via ad un processo di riforma del sistema welfare delle famiglie in Italia che ha portato, con l’atto finale del Decreto Legislativo n. 230/2021, alla semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno per i nuclei familiari con figli a carico: l’introduzione dell’Assegno unico universale.
L’attuazione di questa riforma ha reso necessaria una fase intermedia (Decreto legge n. 79/2021 e successiva conversione in legge) introducendo, in via eccezionale, un Assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni – per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, poi prorogato al 28 febbraio 2022 – a favore delle categorie di persone che non avevano diritto fino a quel momento all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Che cos’era l’Assegno temporaneo?
L’Assegno temporaneo, detto anche Assegno ponte, è stata una forma di sostegno transitoria per le famiglie con figli, limitatamente per il periodo dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, in attesa che entrasse in vigore il nuovo sistema basato sull’Assegno unico.
Questa misura transitoria era prevista per le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori autonomi
- disoccupati
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri
- titolari di pensione da lavoro autonomo
- nuclei che non avevano uno o più requisiti per godere dell’ANF
L’importo mensile massimo erogabile per ciascun figlio, con un ISEE fino a 7.000,00 euro, variava da 167,50 euro (nuclei familiari fino a due figli) a 217,80 euro (dal secondo figlio in poi), per poi decrescere all’aumentare dell’ISEE e fino ad azzerarsi in caso di valore superiore a 50.000,00 euro. Una maggiorazione pari a 50 euro era prevista in caso di figlio disabile.
Cosa è cambiato con l’entrata in vigore dell’Assegno unico?
Fino al 28 febbraio 2022, sono state prorogate le esistenti misure a sostegno alle famiglie con figli a carico quali gli ANF, gli assegni familiari, le detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni e, da ultimo, l’Assegno temporaneo.
A partire da marzo 2022, queste forme di sostegno economico sono state sostituite dall’Assegno unico e questo nuovo sistema di welfare ha trovato applicazione non soltanto per i lavoratori dipendenti, ma anche per le categorie di persone che hanno beneficiato dell’Assegno temporaneo nella precedente fase di transizione.
Relativamente alla domanda di Assegno unico per l’anno 2023, l’INPS ha semplificato la procedura di richiesta introducendo delle importanti novità.
A decorrere dal 1° marzo 2023, infatti, non sarà più necessario presentare annualmente la domanda di Assegno unico, ma l’INPS erogherà d’ufficio questo beneficio economico a tutti coloro che ne hanno già inviato la richiesta nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, a condizione che non si siano verificate delle variazioni all’interno del nucleo familiare.
I casi in cui il beneficiario, invece, è tenuto a procedere all’invio di una nuova richiesta sono:
- la nascita di nuovi figli
- le variazioni sulla condizione di disabilità di un figlio o l’inserimento della stessa
- i cambiamenti riguardanti lo stato matrimoniale dei richiedenti
- le modifiche sulla situazione scolastica dei figli maggiorenni di età compresa tra 18 e 21 anni
- la variazione dei criteri di ripartizione dell’Assegno che sono stati precedentemente stabiliti da un giudice o a seguito di un accordo tra i genitori
- la variazione delle condizioni che danno accesso alle maggiorazioni
- la variazione delle modalità di pagamento che il richiedente o l’altro genitore hanno indicato al momento della domanda
Resta invariata la raccomandazione di avere un ISEE per il 2023, così da ottenere, già a partire da marzo 2023, il massimo dell’importo previsto e calcolato sulla base del valore dell’ISEE. Gli importi già erogati saranno adeguati, così come saranno corrisposti gli arretrati a partire da marzo 2023, qualora la DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023.
L’ISEE 2022 (la cui validità è scaduta il 31 dicembre 2022) sarà utilizzato per definire gli importi dell’assegno da corrispondere nei mesi di gennaio 2023 e febbraio 2023.
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